{"id":181,"date":"2018-04-12T15:08:55","date_gmt":"2018-04-12T13:08:55","guid":{"rendered":"https:\/\/tavoloapolidia.org\/?page_id=181"},"modified":"2019-01-11T15:22:06","modified_gmt":"2019-01-11T14:22:06","slug":"diritti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/tavoloapolidia.org\/apolidia-italia\/diritti\/","title":{"rendered":"Diritti"},"content":{"rendered":"
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Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.\nNessun individuo potr\u00e0 essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, n\u00e9 del diritto di\nmutare cittadinanza.<\/p>\n<\/blockquote><\/div>

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani<\/div>
Art. 15<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
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IL QUADRO INTERNAZIONALE<\/h2><\/div><\/div><\/div>

Storicamente la cittadinanza \u00e8 stata descritta come il \u201cdiritto ad avere diritti\u201d.
Tuttavia, l\u2019evoluzione del diritto internazionale sui diritti umani e le diverse Convenzioni che sono state adottate dalla comunit\u00e0 internazionale hanno posto l\u2019individuo in quanto tale come titolare di diritti fondamentali, in assenza di discriminazione, quindi a prescindere dal fatto che possegga o meno una cittadinanza. La cittadinanza stessa si \u00e8 affermata come un diritto fondamentale, codificato in numerosi strumenti internazionali sui diritti umani, in primis nella Dichiarazione Universale del 1948.<\/p>

Nonostante le persone apolidi siano quindi, alla pari di chi possiede una cittadinanza, titolari di tutti i diritti umani fondamentali, alla luce della loro peculiare situazione e degli ostacoli che inevitabilmente l\u2019assenza di una cittadinanza pone nell\u2019accedere a tali diritti, necessitano di ulteriore protezione. I diritti da garantire alle persone apolidi sono sanciti dalla Convenzione del 1954 sullo statuto delle persone apolidi.<\/p>

La Convenzione del 1954 si basa su un principio cardine: nessuna persona apolide deve essere trattata meno favorevolmente di uno straniero che possiede una cittadinanza.<\/strong> Solo in alcuni casi la Convenzione dispone che gli apolidi debbano essere trattati alla pari dei cittadini<\/strong> dello Stato contraente, quali ad esempio l\u2019accesso all\u2019educazione primaria e la libert\u00e0 di religione.<\/strong> In aggiunta, alla luce della maggiore vulnerabilit\u00e0 cui sono esposte le persone apolidi, la Convenzione dispone delle misure di protezione particolari, tra cui: il diritto all\u2019assistenza amministrativa, il diritto a documenti di identit\u00e0 e a un titolo di viaggio e l\u2019esenzione dalla condizione di reciprocit\u00e0<\/strong>. Questi aspetti, che prendono in considerazione le peculiari difficolt\u00e0 derivanti dal non avere una cittadinanza, non sono regolati altrove nel diritto internazionale e risultano tra i principali benefici legali di cui sono titolari le persone apolidi grazie alla Convenzione del 1954.<\/p>

La Convenzione persegue un approccio su scala graduale, specificando che alcune tutele cos\u00ec come l\u2019accesso ad alcuni diritti vanno garantiti a tutti gli apolidi che si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato contraente, mentre altri possono essere riservati solo alle persone apolidi legalmente presenti, legalmente soggiornanti o residenti abitualmente.<\/p>

Tutte le persone apolidi, a prescindere dal titolo del soggiorno, devono godere dei diritti: di propriet\u00e0<\/strong>, di accedere alla giustizia<\/strong>, all\u2019istruzione pubblica<\/strong>, all\u2019assistenza amministrativa<\/strong>, di religione<\/strong>, ad ottenere documenti di identit\u00e0<\/strong> e alla naturalizzazione agevolata.<\/strong><\/p>

Le persone apolidi legalmente presenti devono avere accesso ai diritti: al lavoro autonomo,<\/strong> alla libert\u00e0 di circolazione<\/strong> all\u2019interno dello Stato contraente e alla protezione dall\u2019espulsione. <\/strong><\/p>

Le persone apolidi legalmente soggiornanti in uno Stato contraente hanno diritto: al lavoro<\/strong>, all\u2019esercizio di libere professioni, di associazione<\/strong>, all\u2019alloggio<\/strong>, all\u2019assistenza pubblica<\/strong>, alla sicurezza sociale<\/strong> e ai documenti di viaggio<\/strong>.<\/p>

Infine, le persone apolidi che risiedono abitualmente in uno Stato contraente, devono avere accesso alla protezione del diritto d\u2019autore e della propriet\u00e0 intellettuale e all\u2019assistenza legale e all\u2019assistenza per il pagamento di una cauzione o di una garanzia per le spese legali in caso di avvio di azioni legali in tribunale.<\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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I DIRITTI DELLE PERSONE APOLIDI IN ITALIA<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Il contesto italiano si pone generalmente in linea con il diritto e gli standard internazionali in materia, garantendo all\u2019apolide riconosciuto l\u2019accesso ai diritti fondamentali. Il Testo Unico sull\u2019immigrazione indica gli apolidi tra i soggetti destinatari del complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica dello straniero. Pertanto l'apolide riceve il medesimo trattamento del cittadino straniero extra UE, salvo ove previsto un trattamento diverso o migliore da leggi o da convenzioni internazionali. Il riconoscimento dello status di apolide d\u00e0 quindi accesso a una serie di diritti in linea con la Convenzione del 1954<\/strong>, tra cui diritto all\u2019impiego<\/strong> e all\u2019istruzione<\/strong>, diritti di propriet\u00e0<\/strong>, accesso al welfare, documenti di identit\u00e0 e titoli di viaggio<\/strong>. Tuttavia, molte persone apolidi hanno riportato come nella prassi incontrino alcune difficolt\u00e0 nel godimento effettivo di tali diritti<\/strong>, spesso dovute alla scarsa conoscenza sulla condizione di apolidia da parte della Pubblica Amministrazione con cui si trovano a interfacciarsi.<\/p>

Tuttavia, le persone apolidi che non hanno ottenuto il riconoscimento del loro status non godono invece di protezione specifica e hanno limitato accesso ai diritti di cui dovrebbero essere titolari.<\/strong> Queste persone sono soggette anche a rischio di espulsione e detenzione<\/strong>, nel momento in cui non sono in grado di regolarizzare la loro presenza sul territorio. Simili considerazioni valgono anche per le persone prive di permesso di soggiorno che sono in attesa dell\u2019esito della procedura di determinazione dell\u2019apolidia, dato che la legge prevede il rilascio di un titolo di soggiorno per \u201cattesa apolidia\u201d esclusivamente nel caso in cui la persona sia gi\u00e0 in possesso di un valido titolo di soggiorno.<\/strong><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

RIDUZIONE DELL'APOLIDIA<\/h2><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Sebbene le persone apolidi siano titolari di misure di protezione specifiche, \u00e8 importante ricordare che il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione del 1954 non pu\u00f2 essere equiparato al possesso di una cittadinanza. Per questo motivo la Convenzione del 1954 richiede agli Stati contraenti di facilitare l\u2019accesso alla naturalizzazione per le persone apolidi.<\/p>

La legge italiana, ponendosi in linea con la Convenzione, prevede che le persone apolidi possano fare richiesta di naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale<\/strong> sul territorio, contro i 10 anni previsti per lo straniero. La disposizione si applica esclusivamente alle persone apolidi che sono state formalmente riconosciute come tali. La procedura, che ha carattere discrezionale, ha un costo di 250 \u20ac pi\u00f9 marche da bollo e la durata \u00e8 fissata in un massimo di 48 mesi. La domanda deve essere presentata online sul sito dedicato del Ministero dell\u2019Interno<\/a>, accompagnata da:<\/p>