Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
IL QUADRO INTERNAZIONALE
Storicamente la cittadinanza è stata descritta come il “diritto ad avere diritti”.
Tuttavia, l’evoluzione del diritto internazionale sui diritti umani e le diverse Convenzioni che sono state adottate dalla comunità internazionale hanno posto l’individuo in quanto tale come titolare di diritti fondamentali, in assenza di discriminazione, quindi a prescindere dal fatto che possegga o meno una cittadinanza. La cittadinanza stessa si è affermata come un diritto fondamentale, codificato in numerosi strumenti internazionali sui diritti umani, in primis nella Dichiarazione Universale del 1948.
Nonostante le persone apolidi siano quindi, alla pari di chi possiede una cittadinanza, titolari di tutti i diritti umani fondamentali, alla luce della loro peculiare situazione e degli ostacoli che inevitabilmente l’assenza di una cittadinanza pone nell’accedere a tali diritti, necessitano di ulteriore protezione. I diritti da garantire alle persone apolidi sono sanciti dalla Convenzione del 1954 sullo statuto delle persone apolidi.
La Convenzione del 1954 si basa su un principio cardine: nessuna persona apolide deve essere trattata meno favorevolmente di uno straniero che possiede una cittadinanza. Solo in alcuni casi la Convenzione dispone che gli apolidi debbano essere trattati alla pari dei cittadini dello Stato contraente, quali ad esempio l’accesso all’educazione primaria e la libertà di religione. In aggiunta, alla luce della maggiore vulnerabilità cui sono esposte le persone apolidi, la Convenzione dispone delle misure di protezione particolari, tra cui: il diritto all’assistenza amministrativa, il diritto a documenti di identità e a un titolo di viaggio e l’esenzione dalla condizione di reciprocità. Questi aspetti, che prendono in considerazione le peculiari difficoltà derivanti dal non avere una cittadinanza, non sono regolati altrove nel diritto internazionale e risultano tra i principali benefici legali di cui sono titolari le persone apolidi grazie alla Convenzione del 1954.
La Convenzione persegue un approccio su scala graduale, specificando che alcune tutele così come l’accesso ad alcuni diritti vanno garantiti a tutti gli apolidi che si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato contraente, mentre altri possono essere riservati solo alle persone apolidi legalmente presenti, legalmente soggiornanti o residenti abitualmente.
Tutte le persone apolidi, a prescindere dal titolo del soggiorno, devono godere dei diritti: di proprietà, di accedere alla giustizia, all’istruzione pubblica, all’assistenza amministrativa, di religione, ad ottenere documenti di identità e alla naturalizzazione agevolata.
Le persone apolidi legalmente presenti devono avere accesso ai diritti: al lavoro autonomo, alla libertà di circolazione all’interno dello Stato contraente e alla protezione dall’espulsione.
Le persone apolidi legalmente soggiornanti in uno Stato contraente hanno diritto: al lavoro, all’esercizio di libere professioni, di associazione, all’alloggio, all’assistenza pubblica, alla sicurezza sociale e ai documenti di viaggio.
Infine, le persone apolidi che risiedono abitualmente in uno Stato contraente, devono avere accesso alla protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale e all’assistenza legale e all’assistenza per il pagamento di una cauzione o di una garanzia per le spese legali in caso di avvio di azioni legali in tribunale.
I DIRITTI DELLE PERSONE APOLIDI IN ITALIA
Il contesto italiano si pone generalmente in linea con il diritto e gli standard internazionali in materia, garantendo all’apolide riconosciuto l’accesso ai diritti fondamentali. Il Testo Unico sull’immigrazione indica gli apolidi tra i soggetti destinatari del complesso di norme destinate a regolare la condizione giuridica dello straniero. Pertanto l'apolide riceve il medesimo trattamento del cittadino straniero extra UE, salvo ove previsto un trattamento diverso o migliore da leggi o da convenzioni internazionali. Il riconoscimento dello status di apolide dà quindi accesso a una serie di diritti in linea con la Convenzione del 1954, tra cui diritto all’impiego e all’istruzione, diritti di proprietà, accesso al welfare, documenti di identità e titoli di viaggio. Tuttavia, molte persone apolidi hanno riportato come nella prassi incontrino alcune difficoltà nel godimento effettivo di tali diritti, spesso dovute alla scarsa conoscenza sulla condizione di apolidia da parte della Pubblica Amministrazione con cui si trovano a interfacciarsi.
Tuttavia, le persone apolidi che non hanno ottenuto il riconoscimento del loro status non godono invece di protezione specifica e hanno limitato accesso ai diritti di cui dovrebbero essere titolari. Queste persone sono soggette anche a rischio di espulsione e detenzione, nel momento in cui non sono in grado di regolarizzare la loro presenza sul territorio. Simili considerazioni valgono anche per le persone prive di permesso di soggiorno che sono in attesa dell’esito della procedura di determinazione dell’apolidia, dato che la legge prevede il rilascio di un titolo di soggiorno per “attesa apolidia” esclusivamente nel caso in cui la persona sia già in possesso di un valido titolo di soggiorno.
RIDUZIONE DELL'APOLIDIA
Sebbene le persone apolidi siano titolari di misure di protezione specifiche, è importante ricordare che il godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione del 1954 non può essere equiparato al possesso di una cittadinanza. Per questo motivo la Convenzione del 1954 richiede agli Stati contraenti di facilitare l’accesso alla naturalizzazione per le persone apolidi.
La legge italiana, ponendosi in linea con la Convenzione, prevede che le persone apolidi possano fare richiesta di naturalizzazione dopo 5 anni di residenza legale sul territorio, contro i 10 anni previsti per lo straniero. La disposizione si applica esclusivamente alle persone apolidi che sono state formalmente riconosciute come tali. La procedura, che ha carattere discrezionale, ha un costo di 250 € più marche da bollo e la durata è fissata in un massimo di 48 mesi. La domanda deve essere presentata online sul sito dedicato del Ministero dell’Interno, accompagnata da:
- Documento di identità
- Certificazione dello status di apolide
- Autocertificazione dell’atto di nascita
- Autocertificazione dei certificati penali dei Paesi di residenza abituale
- Autocertificazione dello storico di residenza degli ultimi 5 anni
- Autocertificazione dello stato di famiglia
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
- Ricevuta di versamento del contributo di 250 €
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito integrazionemigranti.gov.it
LA PREVENZIONE DELL'APOLIDIA ALLA NASCITA
La legge italiana sulla cittadinanza include salvaguardie contro l’apolidia alla nascita. Chi nasce in Italia da genitori ignoti o apolidi, oppure non può acquisire la cittadinanza dei genitori e sarebbe altrimenti apolide, è cittadino italiano per nascita. Nel caso di figlio di genitori apolidi, è necessario che entrambi i genitori abbiano ottenuto formale riconoscimento dello status di apolide, altrimenti la disposizione non viene innescata e l’apolidia viene trasmessa alla prole.