È di fondamentale importanza per le persone apolidi ottenere il riconoscimento dello status, in assenza di questo infatti molte delle tutele e dei diritti che sono garantiti all’apolide nel contesto italiano risultano inaccessibili, inclusi la protezione contro l’espulsione e la possibilità di richiedere la naturalizzazione a condizioni facilitate.
Esistono due procedure per la determinazione dell’apolidia nel contesto italiano, una per via amministrativa e una per via giudiziale. Non c’è una normativa organica in materia di apolidia che regoli gli aspetti delle due procedure di determinazione, la procedura amministrativa trova fondamento nell’Art. 17 del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza (DPR 572/1993), mentre quella giudiziaria si è affermata principalmente attraverso la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la successiva assegnazione della competenza in materia di apolidia alle “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea” introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Nonostante l’esito sia lo stesso, ovvero il riconoscimento o meno dello status di apolide, le due procedure si differenziano per alcuni aspetti.
LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Prevede che ci si rivolga al Ministero dell’Interno per richiedere il riconoscimento dello status di apolide. La richiesta può essere inviata tramite raccomandata oppure presentata presso la Prefettura dove la persona risiede, si può quindi procedere anche senza un avvocato. È necessario allegare alla domanda:
- Atto di nascita
- Documentazione relativa alla residenza in Italia, nella prassi: certificato di residenza e copia autenticata del titolo di soggiorno
- Tutta la documentazione utile a dimostrare lo stato di apolide
A parte il costo della raccomandata, evitabile se si presenta domanda tramite la Prefettura, gli unici costi da sostenere sono quelli riguardanti la legalizzazione e traduzione della documentazione proveniente da stati esteri. Tuttavia, la procedura amministrativa presenta alcuni svantaggi. In primo luogo è accessibile esclusivamente a chi è in possesso di un atto di nascita e già risiede legalmente in Italia. Inoltre, i tempi della decisione possono protrarsi oltre i due anni e dalla prassi emerge un orientamento tendenzialmente restrittivo da parte dell’Amministrazione. In caso di rigetto è comunque possibile rivolgersi al Tribunale.
LA PROCEDURA GIUDIZIARIA
Prevede che ci si rivolga a un giudice per richiedere il riconoscimento dello status di apolide. La richiesta deve essere obbligatoriamente presentata tramite un avvocato. Diversamente dalla procedura amministrativa, non è richiesto il possesso di un atto di nascita né di documentazione relativa alla residenza per poter accedere alla procedura. Tutta la documentazione disponibile utile a dimostrare lo status di apolide viene consegnata all’avvocato che deposita l’atto presso il Tribunale sede della “Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea” competente in base al luogo di dimora del richiedente. Il giudice analizza il caso e giunge a una decisione seguendo il rito sommario di cognizione, in tempi solitamente minori rispetto al procedimento per via amministrativa. In caso di rigetto è possibile presentare appello. Nel caso della procedura giudiziaria, il richiedente deve corrispondere un contributo unificato di 259 € oltre a sostenere le spese legali. Se la persona non è in grado di farsi carico di tali costi, può richiedere all’Ordine degli avvocati di essere ammessa al sistema del patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, potrebbero presentarsi delle difficoltà nell’accesso al gratuito patrocinio, principalmente legate o all’assenza di documenti di identificazione oppure alla difficoltà a presentare la documentazione riguardante il reddito nel Paese di provenienza o con cui si hanno avuti dei vincoli rilevanti. Tali circostanze vengono prese in considerazione da alcuni Ordini degli avvocati, altrimenti la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere ripresentata al giudice.
Per una descrizione maggiormente dettagliata dei vari passaggi delle due procedure di determinazione dell’apolidia, si rimanda alle schede informative contenute alla sezione Cos’è l’apolidia di questo sito.
Se sei una persona apolide che non ha ancora ottenuto il riconoscimento, in caso di dubbio su quale sia la procedura più adatta per la tua situazione ti consigliamo di contattarci oppure di rivolgerti a un legale che abbia esperienza in materia.